Final draft / 28- Luglio

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

GULLP - Gruppo Utenti Linux Lonate Pozzolo

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Lonate Pozzolo, Via Santa Caterina n. 56/G, l'associazione di promozione sociale denominata “GULLP - Gruppo Utenti Linux Lonate Pozzolo”, detta anche abbreviatamente “GULLP”, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione potrà variare sede legale senza dover modificare il presente statuto.

Art. 2. L'Associazione “GULLP - Gruppo Utenti Linux Lonate Pozzolo”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- favorire la libera diffusione della cultura relativa alle tecnologie informatiche e telematiche;

- diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come luogo ideale di libero scambio di informazioni e conoscenze;

- promuovere lo studio, la diffusione e il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sono alla base del funzionamento dei sistemi informatici e telematici;

- promuovere il “pensiero informatico libero” e cioè lo sviluppo, la diffusione, la traduzione e l'utilizzo del software libero e dell'hardware libero, con particolare riguardo al sistema operativo GNU/Linux, in ogni ambito possibile, sia esso privato o pubblico, e in particolare nel mondo dell'associazionismo e della scuola;

- promuovere l'utilizzo di protocolli di comunicazione e formati standard aperti;

- promuovere qualunque azione che favorisca la diffusione di un utilizzo consapevole e aperto delle tecnologie informatiche e telematiche, a vantaggio dell'intera società;

- promuovere lo scambio di esperienze in ambito informatico sia all'interno che all'esterno del gruppo;

- favorire forme di collaborazione tra gli associati contribuendo alla creazione di reti di contatti e di gruppi di lavoro nella realizzazione dei progetti.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- organizzazione di riunioni periodiche che costituiscano un punto di ritrovo locale per gli utenti del sistema operativo GNU/Linux;

- realizzazione e diffusione di documentazione e tutorial che siano di supporto a tutti coloro che si vogliono avvicinare al software libero, mediante il sito dell'Associazione e l'impiego di ogni mezzo, informatico e non, che si renderà disponibile;

- organizzazione di eventi e iniziative per la promozione e la diffusione del software e dell'hardware libero, anche in collaborazione con le associazioni del territorio;

- organizzazione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi. L'Associazione potrà collaborare inoltre con altri enti che comunque perseguano finalità di carattere sociale e culturale.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, a suo insindacabile giudizio.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 9. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) fondatori

b) volontari

c) onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 12. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di messaggio di posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 15. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto economico finanziario consuntivo;

- definisce il programma generale annuale di attività;

- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

- elegge e revoca il presidente;

- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 19. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo messaggio di posta elettronica inviato almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;

- nomina il tesoriere e il segretario;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;

- conferisce procure generali e speciali;

- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 25. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto economico e finanziario sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi di simpatizzanti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lonate Pozzolo, 28 luglio 2011